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Provvigione al rogito 2026: cosa cambia con la Legge 203/2024

Provvigione al rogito 2026: cosa cambia con la Legge 203/2024

Dal 12 gennaio 2025 non devi più “mettere nero su bianco” l’importo esatto della provvigione in atto: ecco cosa dichiarare (davvero) e come evitare errori

In breve: dal 12 gennaio 2025, con l’articolo 22 della Legge 203/2024, nell’atto di compravendita si può indicare il numero della fattura dell’agenzia al posto dell’importo della provvigione, insieme alla dichiarazione che la cifra fatturata è quella effettivamente pagata. Restano da dichiarare la presenza del mediatore, i suoi dati e le modalità di pagamento.

Se stai vendendo (o comprando) casa e hai già la testa piena di dubbi, c’è una domanda che arriva sempre a un certo punto:
“Al rogito devo dichiarare la provvigione dell’agenzia? E devo scrivere quanto ho pagato?”

La risposta breve è: sì, la dichiarazione resta.
Ma dal 12 gennaio 2025 è cambiato come si dichiara: in molti casi non è più necessario indicare l’importo esatto della provvigione nell’atto, perché basta riportare gli estremi della fattura. Questa novità è legata alla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (nota anche come Legge 203/2024) e alle regole “Bersani” sulla tracciabilità e dichiarazione della mediazione immobiliare.

Qui sotto trovi una guida pratica, senza burocratese, con un obiettivo molto semplice: farti arrivare al rogito senza ansia e senza sorprese.

Come funzionava la dichiarazione di provvigione al rogito prima del 2025

Fino al 2024, nella prassi legata alle dichiarazioni “Bersani” in atto, le parti dovevano indicare in modo molto chiaro:

  • se c’era stato un mediatore (agenzia/agente)

  • i dati del mediatore (anagrafica)

  • le modalità di pagamento (tracciabile)

  • e anche l’importo della provvigione pagata

Questo aveva un effetto collaterale evidente: metteva per iscritto in un atto pubblico una cifra “sensibile”, spesso letta come “il costo dell’agenzia”. Nel tempo, molti venditori e acquirenti hanno iniziato a percepirlo come un’esposizione inutile (e, in alcuni casi, come un motivo in più per diffidare).

Cosa cambia con la Legge 203/2024 dal 12 gennaio 2025

Dal 12 gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, la dichiarazione in atto rimane, ma viene semplificata: per la parte legata alla provvigione di mediazione, non è più obbligatorio indicare l’ammontare esatto se esiste già una fattura a supporto.

In pratica:

  • prima: si indicava anche l’importo pagato

  • ora: si può indicare il numero della fattura (e gli estremi) invece dell’importo, fermo restando il resto delle dichiarazioni

Questa novità è collegata all’art. 22 della Legge 203/2024, che ha riscritto la lettera d) dell’articolo 35, comma 22, del decreto-legge 223/2006 (il decreto “Bersani”): chi sceglie il numero della fattura dichiara anche che l’importo fatturato corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta.

Perché è una semplificazione importante (per il venditore e per l’acquirente)

Perché riduce due frizioni tipiche:

  1. Privacy e serenità: non si “sbandiera” più una cifra in atto quando non è strettamente necessario.

  2. Coerenza documentale: il riferimento alla fattura rende più lineare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato.

Cosa deve dichiarare il venditore al rogito oggi

Dal punto di vista del venditore, l’obiettivo è uno solo: arrivare al rogito con i documenti coerenti e con i pagamenti tracciati (quando dovuti).

In atto, di solito, il venditore deve:

  1. Dichiarare se si è avvalso di un mediatore (agenzia/agente)

  2. Indicare i dati identificativi del mediatore (agenzia e/o agente)

  3. Dichiarare gli estremi del pagamento (se già avvenuto) e/o la pattuizione

  4. Indicare il riferimento fattura se la provvigione è fatturata (spesso: numero e data), senza per forza indicare l’importo, secondo la semplificazione introdotta.

Esempio pratico (situazione tipica)

  • Hai venduto casa con un’agenzia.

  • La provvigione è stata fatturata.

  • Il pagamento è tracciabile.

👉 In questo scenario, il riferimento alla fattura diventa l’elemento chiave da riportare correttamente, perché “lega” all’atto il pagamento e il documento fiscale.

Cosa deve dichiarare l’acquirente al rogito oggi

Per l’acquirente il discorso è simile, ma con una differenza importante: è spesso l’acquirente che ha interesse a conservare tutto in modo impeccabile, perché in alcuni casi le spese di mediazione possono avere riflessi fiscali (tema che approfondiamo nell’articolo dedicato alla detrazione nel 730).

In atto, l’acquirente di solito deve:

  1. Dichiarare di essersi avvalso (o meno) della mediazione

  2. Indicare i dati del mediatore

  3. Indicare modalità e tracciabilità del pagamento

  4. Richiamare gli estremi della fattura, secondo la nuova impostazione dal 12 gennaio 2025

Un dettaglio che fa la differenza

Se la fattura è intestata correttamente e il pagamento è tracciabile, riduci quasi a zero il rischio di incongruenze (quelle che poi generano telefonate, correzioni e stress a ridosso del rogito).

Pagamento tracciabile: perché è fondamentale (anche per la detrazione)

Qui entra la parte più concreta (e più “da vita reale”).

Quando sei in mezzo a mille cose (banca, documenti, notaio, trasloco), la provvigione rischia di diventare una di quelle pratiche da “sbrigare velocemente”.
In realtà è proprio una di quelle cose che, se gestita male, può farti perdere tempo (e soldi) proprio alla fine della vendita.

Pagamento tracciabile significa: lasciare una prova chiara e verificabile (bonifico, strumenti tracciabili), in coerenza con quanto dichiarato e fatturato.

Perché è fondamentale?

  • Perché allinea atto notarile, fattura e pagamento

  • Perché evita contestazioni o richieste di integrazioni

  • Perché serve se devi dimostrare una spesa (ad esempio per aspetti fiscali collegati alla mediazione, dove previsti)

  • Perché il notaio deve inserire gli estremi nell’atto

Se vuoi capire esattamente “chi può detrarre cosa” e con quali documenti, ti consiglio di leggere anche l’articolo sulla detrazione della provvigione nel 730.

Se stai pensando di vendere casa e vuoi arrivare al rogito con provvigione, fattura e documenti già in ordine, parliamone: si parte dai numeri veri della tua situazione.
👉 https://vendicasasenzastress.it

Riferimenti normativi

Domande frequenti

No: la dichiarazione della mediazione in atto resta. Quello che cambia dal 12 gennaio 2025 è che, in molti casi, non è più obbligatorio indicare l’importo esatto della provvigione: si può fare riferimento al numero (e agli estremi) della fattura, secondo la semplificazione introdotta dalla Legge 203/2024.
Si dichiara la situazione reale: che la mediazione c’è stata, che il compenso è dovuto secondo accordi e che il pagamento avverrà con modalità e tempistiche concordate e indicate nell’atto pubblico. In questi casi può essere necessario indicare elementi più dettagliati, perché non esiste ancora una fattura da richiamare. È uno dei motivi per cui conviene chiarire tutto prima, senza arrivare “lunghi” al giorno dell’atto.
La struttura è simile, ma l’interesse pratico può cambiare: spesso l’acquirente è più attento alla coerenza documentale perché collegata ad aspetti fiscali e di archiviazione. In ogni caso l’obiettivo è lo stesso: coerenza tra atto, fattura e pagamento.
Dipende dagli accordi e dalla prassi dell’agenzia, ma la regola pratica è: il diritto alla provvigione matura quando l’affare è concluso (di solito con l’accordo vincolante tra le parti). Il pagamento può avvenire al preliminare o al rogito: lo spiega la guida su quando si paga la provvigione all’agenzia immobiliare.
Può capitare che, per prassi o per esigenze operative, venga comunque richiesto di avere contezza dell’importo in documentazione (ad esempio collegandolo alla fattura). Ma la novità è che in atto non è più obbligatorio esporre la cifra quando la fattura esiste ed è richiamabile.
In alcuni casi sì: se compri l’abitazione principale puoi detrarre il 19% su un massimo di 1.000 euro, con fattura corretta e pagamento tracciabile. Requisiti e documenti sono nell’articolo sulla detrazione della provvigione nel 730.